Art. 18
(Produzioni vitivinicole).

      1. In attesa dell'adozione di una normativa europea sul vino da agricoltura biologica è adottato con decreto del Ministero, da emanare entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito disciplinare di produzione ed etichettatura per le produzioni vitivinicole.